LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 3-04-2002
REGIONE MARCHE

NORME PER L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA E PER IL TURISMO RURALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 52
del 11 aprile 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga

La seguente legge regionale

Capo I
Norme per l’esercizio dell’agriturismo

ARTICOLO 14

(Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le 
prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell’articolo 
1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la 
ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per 
alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a 
venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.
2. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 
qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata 
l’impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali ed 
impiantistici  o per la presenza di fabbricati di particolare pregio 
architettonico, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e 
dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone 
fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in 
sede di provvedimento autorizzativo.

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