LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 3-04-2002
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Indice:
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Il Consiglio
regionale ha approvato |
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Capo I
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(Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le
prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la
ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per
alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a
venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.
2. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1
qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata
l’impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali ed
impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio
architettonico, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e
dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone
fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in
sede di provvedimento autorizzativo.
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